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PARTE PRIMA
Costituzione, sede, scopi e mezzi finanziari dell'Associazione
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Art. 1 Costituzione
E' costituita in Castiglione Olona ( VA) l'Associazione Campeggiatori
Itineranti, indicata brevemente con la sigla "CAMPER CLUB SETTE
LAGHI", con sede in CASTIGLIONE OLONA, cap. 21043, con indirizzo
postale presso l’ufficio del turismo in via CARDINAL BRANDA N°13
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ART. 2 SEDE
Ai sensi degli art. 36 ss. C.C., è costituita un’Associazione
denominata CAMPER CLUB SETTE LAGHI – L’Associazione ha sede in
CASTIGLIONE OLONA (VA) , con indirizzo postale presso l’ufficio del
turismo in via CARDINAL BRANDA N°13 ma potrà istituire sedi
secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e
all’Estero. |
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Art. 3
L'Associazione non ha scopi di lucro
L'Associazione CAMPER CLUB SETTE LAGHI è un'associazione autonoma; non
ha scopi di lucro e non persegue alcun fine economico, commerciale e
politico; è altresì apartitica ed aconfessionale. Ripudia pertanto,
ogni tentativo di condizionamento, dipendenza o strumentalizzazione -
sia palese che occulto - che, sul piano politico, ideologico o di
qualsivoglia altra natura, possa essere proposto nei confronti della
medesima, da parte degli stessi soci, di Enti pubblici o privati, di
Società, di Ditte specializzate nel campo, etc.
I soci sono persone fisiche che praticano o no il campeggio quale
forma di impiego del tempo libero, per la promozione della cultura in
tutti i suoi possibili ambiti, principalmente attraverso il turismo
itinerante. |
 | Art. 4 Scopo
dell'Associazione
Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere ed attuare
lo sviluppo del turismo itinerante in Italia ed all'estero; promuovere
altresì qualsiasi altra attività collaterale, comunque utile per lo
sviluppo e la diffusione degli interessi dell'Associazione, senza
tuttavia trascurare altri tipi di attività culturali che possono
svolgersi all'interno o fuori della propria sede.
Le attività che l'Associazione svolge per il raggiungimento dello
scopo sono le seguenti:
a) promuovere e sviluppare le conoscenze degli associati attraverso
l'informazione periodica e l'organizzazione di incontri, raduni,
convegni e viaggi sociali;
b) promuovere forme di collaborazione con istituzioni, quali le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, etc. innanzitutto
nell'ambito del turismo e poi, per la difesa dell'ambiente, della
protezione civile, etc.;
c) promuovere - quando se ne palesi l'occasione favorevole - forme
consociative, anche temporanee, con altre organizzazioni che
perseguono gli stessi scopi dell'Associazione;
d) intervenire presso le competenti autorità al fine di rimuovere
eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla libera circolazione e
stazionamento dei mezzi predisposti al turismo itinerante, richiedendo
la realizzazione di apposite aree di sosta, o meglio la realizzazione
permanente di aree attrezzate e dei relativi servizi pubblici idonei a
tal fine;
e) all'occasione, e su richiesta dei soci, può intervenire per
soddisfare loro esigenze, quali: la risoluzione di problemi tecnici;
ovvero, comporre eventuali conflitti che possono verificarsi fra gli
acquirenti di beni e servizi idonei al turismo itinerante ed i
fornitori di detti beni e servizi;
f) svolgere ogni azione di promozione, al fine di fornire all'opinione
pubblica quegli elementi di conoscenza che attengono alla specifica
attività del turismo itinerante;
g) promuovere, sostenere ed attuare la diffusione delle nozioni
tecniche, attraverso l'organizzazione di conferenze, dibattiti,
pubblicazioni ed incontri tra le persone interessate a tale tipo di
attività culturale. h) favorire e diffondere l’associazionismo tra
coloro che praticano il campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso
ricreazionale quali i camper, roulotte e similari, e che in genere
praticano attività di turismo; i)
promuovere , favorire e organizzare attività ricreative e socio
culturali in genere. |
 | Art. 5 Le
attività mirate allo scopo
Per il raggiungimento degli scopi, di cui al precedente art. 3,
l'Associazione programma e svolge le seguenti attività:
a) organizza periodici incontri e raduni degli associati, mirati ad
incrementare la loro socializza-zione;
b) organizza viaggi e raduni in Italia ed all'estero;
c) tiene periodicamente riunioni - aperte anche a terzi invitati - in
locali pubblici o privati, purché riservati per l'occasione
all'Associazione;
d) promuove conferenze e seminari legati al mondo ed all'attività del
turismo itinerante;
e) concede premi e borse di studio ai soci ed ai loro figli perché
meritevoli di gratifica;
f) promuove reciproci incontri con istituzioni pubbliche o private,
operanti nel settore della ricerca e sperimentazione, al fine di
essere costantemente aggiornata sulle caratteristiche e l'effettiva
validità delle prestazioni dei materiali, degli impianti e delle
attrezzature che si usano per il campeggio in genere;
g) divulga, nelle forme opportune, mediante propri mezzi
d'informazione, oppure avvalendosi dell'attività di terzi, il
materiale necessario per la comunicazione delle idee e delle
esperienze tratte dai soci in un determinato viaggio. Divulga altresì,
i risultati delle più rilevanti attività cameristico - culturali
svolte dai soci o da speciali gruppi di lavoro costituiti sempre dai
medesimi;
h) stimola il mondo politico ad affrontare aspetti normativi volti
alla tutela dell'interesse non soltanto dei soci itineranti, ma anche
di tutto il turismo nazionale ed internazionale. |
 | Art. 6 Attività
che può svolgere con altre entità similari
Sempre per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può
collaborare con istituti o associazioni che perseguono scopi comuni,
purché da tale collaborazione derivi ad essa:
a) un vantaggio o un'utilità a beneficio dei soci;
b) un incremento reale delle attività statutarie in seguito a detti
rapporti di collaborazione con altri operatori, siano essi individuali
che collettivi;
c) un ampliamento dei propri fini, in attuazione di nuovi precetti
normativi che derivino appunto da detta collaborazione. |
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Art. 7 I mezzi finanziari
Il patrimonio dell'Associazione è costituito prevalentemente dalle
quote annuali versate dai soci.
L'Associazione può tuttavia beneficiare e, pertanto, costituiscono
anch'essi mezzi finanziari dell'Associazione, delle seguenti entrate:
a) proventi pubblicitari, derivanti dalle pubblicazioni sui mezzi
d'informazione;
b) eventuali contributi concessi da enti pubblici o privati;
c) donazioni, lasciti, etc. da parte di soci o non soci: purché non
anonimi, ovvero non in contrasto con quanto prevede e stabilisce
l'art. 2 del presente Statuto;
d) contribuzioni volontarie dei soci, per la realizzazione di raduni,
convegni, viaggi, etc. organizzati nell'ambito della programmazione
mensile o annuale dell'Associazione.
E' vietata però la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell'Associazione; salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. |
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ART. 8 – L'ASSOCIAZIONE HA PER FINALITA'
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Possono aderire all’Associazione tutti coloro che
condividano gli scopi istituzionali della stessa. E’ espressamente
escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.
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Possono far parte dell’Associazione, in qualità di
soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
-
Tutti coloro i quali intendono far parte
dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
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La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà
essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale . Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
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Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota
associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a
terzi o rivalutata.
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Sono ammessi soci sostenitori, senza diritto di voto
che verranno indicati separatamente in apposito albo.
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L’assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci
può deliberare di stanziare a titolo gratuito tessere di soci onorari.
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ART. 9
– DIRITTI DEI SOCI
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Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento
della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione
alle assemblee sociali nonchè dell’elettorato attivo e passivo. Tale
diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
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La qualifica di socio attribuisce il diritto a
frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede
sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
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ART. 10 –
DECADENZA DEI SOCI
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I soci cessano di appartenere all’associazione nei
seguenti casi: dimissione volontaria,
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiesto della quota associativa ;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la
sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
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Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio
Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.
 | Art. 11
Obblighi comportamentali dei soci All'Associazione Camperisti Camper Club Sette Laghi, in quanto
associazione di persone ed in conseguenza ai soci, è interdetta ogni
attività contraria alle leggi dello Stato, alle norme del presente
Statuto e del relativo Regolamento, e comunque incompatibile con le
regole elementari del vivere civile.
L'Associazione Camperisti Camper Club Sette Laghi peraltro, in base ai
principi cui s'ispira per Statuto, ripudia qualsiasi forma di attività,
anche quando dovesse essere svolta arbitrariamente da taluno dei propri
soci, che possa in qualche modo causare fatti pregiudizievoli di danno -
materiale e/o morale - a persone ed anche alle cose, che siano di
proprietà degli associati o di terzi, o appartengano al patrimonio
culturale ed ambientale dello Stato e degli altri enti pubblici e
privati.
Medesima posizione assume l'Associazione Camperisti Camper Club Sette
Laghi nell'ambito di attività svolte all'estero.
I soci, eventualmente responsabili di fatti commessi in violazione dei
precedenti commi, oltre a risponderne in modo personale (civilmente e/o
penalmente), possono essere espulsi dall'Associazione per indegnità ed
incorrere per questo nella decadenza, ai sensi dei successivi artt. 15,
1° comma lett. b)
e 41,
5° comma, lett. c). |
PARTE SECONDA
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ART. 12 – ORGANI
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Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
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ART. 13 –
ASSEMBLEA
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L’assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
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Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle
direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione
dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza
dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al
suo esame.
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La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere
richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
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L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
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La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
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L’Assemblea deve essere convocata a cura del consiglio
Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi della chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario.
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L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi
diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
due associati.
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Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto
l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
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Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente
intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
-
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due
scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il
verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
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Il Presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
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Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da
due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo a garantire la massima diffusione.
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ART. 14 –
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15
giorni prima dell’adunanza.
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L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
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L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti
materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e
contratti relativi a diritti reali immobiliari , scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione.
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ART. 15 –
CONSIGLIO DIRETTIVO
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Il consiglio direttivo è composto da un numero di
membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici
eletti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo
nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente ed in
Segretario con funzioni di tesoriere.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) – deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) – redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) – fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) – di redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
degli associati;
e) – adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) – attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
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Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta
richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In
caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del
Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire
la massima diffusione.
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Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso
dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti
provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti
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Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga
a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
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ART. 16 – IL
PRESIDENTE
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Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in
carica tre anni e può essere rieletto.
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Il presidente dirige l’Associazione e ne è legale
rappresentante in ogni evenienza.
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In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i
poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
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ART. 17 –
PATRIMONIO
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I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai
contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti,
anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
capitale.
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ART. 18 – IL
BILANCIO
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L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il I
° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno, il primo
esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio annuale.
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Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo
redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
assemblea.
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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza degli associati.
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Copia del bilancio deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione
dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I soci, la
richiesta di associazione, il rigetto e la decadenza
 | Art. 19 I beni
dell'Associazione a disposizione dei soci
I soci non hanno alcun diritto o pretesa sui beni mobili, o
eventualmente immobili, dell'Associazione Camper Club Sette Laghi; ne
possono però fruire e godere perché beni dell'Associazione e quindi a
disposizione di tutti i soci, purché utilizzati nel rispetto del
presente Statuto, del Regolamento e di specifiche direttive degli Organi
istituzionali. |
 | Art. 20 La quota associativa
I soci in quanto tali, in base al presente Statuto, sono tenuti al
pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio
Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il versamento della quota associativa deve avvenire - di regola - in
coincidenza con la "Festa del tesseramento", programmata anzitempo dal
Consiglio Direttivo; eccezionalmente entro i trenta giorni successivi.
Trascorso detto periodo e senza aver adempiuto neanche dietro
sollecitazione del Segretario Amministrativo, il socio si considera
dimissionario (cfr. art. 15, lett. a). |
 | Art. 21 bis Quote di
partecipazione alle spese
I soci che effettivamente vi partecipano sono tenuti al pagamento, pro
quota, delle spese eventualmente affrontate dall'Associazione per
l'organizzazione e la realizzazione di raduni, convegni, viaggi, etc.
regolarmente programmati dal Consiglio Direttivo.
Sono altrettanto soggetti al pagamento delle spese coloro che, in tempo
utile, non diano giustificata disdetta di partecipazione ai responsabili
dell'organizzazione. |
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ART. 22 –
SCIOGLIMENTO
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
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L’assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare
i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la
destinazione dei fondi eventualmente residuali.
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In caso di scioglimento, il patrimonio
dell’Associazione deve essere comunque devoluto al altra associazione,
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/96.
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ART. 23 –
NORMA DI RINVIO
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Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai
regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico.
Letto e approvato dall’ Art.1°
all’Art.23
Firmato dai soci fondatori in data 28 gennaio 04
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