Lo statuto

 

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ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI ITINERANTI

CAMPER CLUB SETTE LAGHI
CASTIGLIONE OLONA (VA) 21043

PARTE PRIMA
Costituzione, sede, scopi e mezzi finanziari dell'Associazione

 

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Art. 1 Costituzione
E' costituita in Castiglione Olona ( VA) l'Associazione Campeggiatori Itineranti, indicata brevemente con la sigla "CAMPER CLUB SETTE LAGHI", con sede in CASTIGLIONE OLONA, cap. 21043, con indirizzo postale presso l’ufficio del turismo in via CARDINAL BRANDA N°13
 

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ART. 2 SEDE                                                                                                                              Ai sensi degli art. 36 ss. C.C., è costituita un’Associazione denominata CAMPER CLUB SETTE LAGHI – L’Associazione ha sede in CASTIGLIONE OLONA (VA) , con indirizzo postale presso l’ufficio del turismo in via CARDINAL BRANDA N°13 ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’Estero.

 

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Art. 3 L'Associazione non ha scopi di lucro
L'Associazione CAMPER CLUB SETTE LAGHI è un'associazione autonoma; non ha scopi di lucro e non persegue alcun fine economico, commerciale e politico; è altresì apartitica ed aconfessionale. Ripudia pertanto, ogni tentativo di condizionamento, dipendenza o strumentalizzazione - sia palese che occulto - che, sul piano politico, ideologico o di qualsivoglia altra natura, possa essere proposto nei confronti della medesima, da parte degli stessi soci, di Enti pubblici o privati, di Società, di Ditte specializzate nel campo, etc.
I soci sono persone fisiche che praticano o no il campeggio quale forma di impiego del tempo libero, per la promozione della cultura in tutti i suoi possibili ambiti, principalmente attraverso il turismo itinerante.

 

bulletArt. 4 Scopo dell'Associazione
Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere ed attuare lo sviluppo del turismo itinerante in Italia ed all'estero; promuovere altresì qualsiasi altra attività collaterale, comunque utile per lo sviluppo e la diffusione degli interessi dell'Associazione, senza tuttavia trascurare altri tipi di attività culturali che possono svolgersi all'interno o fuori della propria sede.
Le attività che l'Associazione svolge per il raggiungimento dello scopo sono le seguenti:

a) promuovere e sviluppare le conoscenze degli associati attraverso l'informazione periodica e l'organizzazione di incontri, raduni, convegni e viaggi sociali;

b) promuovere forme di collaborazione con istituzioni, quali le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, etc. innanzitutto nell'ambito del turismo e poi, per la difesa dell'ambiente, della protezione civile, etc.;

c) promuovere - quando se ne palesi l'occasione favorevole - forme consociative, anche temporanee, con altre organizzazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione;

d) intervenire presso le competenti autorità al fine di rimuovere eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla libera circolazione e stazionamento dei mezzi predisposti al turismo itinerante, richiedendo la realizzazione di apposite aree di sosta, o meglio la realizzazione permanente di aree attrezzate e dei relativi servizi pubblici idonei a tal fine;

e) all'occasione, e su richiesta dei soci, può intervenire per soddisfare loro esigenze, quali: la risoluzione di problemi tecnici; ovvero, comporre eventuali conflitti che possono verificarsi fra gli acquirenti di beni e servizi idonei al turismo itinerante ed i fornitori di detti beni e servizi;

f) svolgere ogni azione di promozione, al fine di fornire all'opinione pubblica quegli elementi di conoscenza che attengono alla specifica attività del turismo itinerante;

g) promuovere, sostenere ed attuare la diffusione delle nozioni tecniche, attraverso l'organizzazione di conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri tra le persone interessate a tale tipo di attività culturale. h) favorire e diffondere l’associazionismo tra coloro che praticano il campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale quali i camper, roulotte e similari, e che in genere praticano attività di turismo;       i) promuovere , favorire e organizzare attività ricreative e socio culturali in genere.   

                     

bulletArt. 5 Le attività mirate allo scopo
Per il raggiungimento degli scopi, di cui al precedente art. 3, l'Associazione programma e svolge le seguenti attività:

a) organizza periodici incontri e raduni degli associati, mirati ad incrementare la loro socializza-zione;
b) organizza viaggi e raduni in Italia ed all'estero;

c) tiene periodicamente riunioni - aperte anche a terzi invitati - in locali pubblici o privati, purché riservati per l'occasione all'Associazione;

d) promuove conferenze e seminari legati al mondo ed all'attività del turismo itinerante;

e) concede premi e borse di studio ai soci ed ai loro figli perché meritevoli di gratifica;

f) promuove reciproci incontri con istituzioni pubbliche o private, operanti nel settore della ricerca e sperimentazione, al fine di essere costantemente aggiornata sulle caratteristiche e l'effettiva validità delle prestazioni dei materiali, degli impianti e delle attrezzature che si usano per il campeggio in genere;

g) divulga, nelle forme opportune, mediante propri mezzi d'informazione, oppure avvalendosi dell'attività di terzi, il materiale necessario per la comunicazione delle idee e delle esperienze tratte dai soci in un determinato viaggio. Divulga altresì, i risultati delle più rilevanti attività cameristico - culturali svolte dai soci o da speciali gruppi di lavoro costituiti sempre dai medesimi;

h) stimola il mondo politico ad affrontare aspetti normativi volti alla tutela dell'interesse non soltanto dei soci itineranti, ma anche di tutto il turismo nazionale ed internazionale.

 

bulletArt. 6 Attività che può svolgere con altre entità similari
Sempre per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può collaborare con istituti o associazioni che perseguono scopi comuni, purché da tale collaborazione derivi ad essa:

a) un vantaggio o un'utilità a beneficio dei soci;

b) un incremento reale delle attività statutarie in seguito a detti rapporti di collaborazione con altri operatori, siano essi individuali che collettivi;

c) un ampliamento dei propri fini, in attuazione di nuovi precetti normativi che derivino appunto da detta collaborazione.

 

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Art. 7 I mezzi finanziari
Il patrimonio dell'Associazione è costituito prevalentemente dalle quote annuali versate dai soci.
L'Associazione può tuttavia beneficiare e, pertanto, costituiscono anch'essi mezzi finanziari dell'Associazione, delle seguenti entrate:

a) proventi pubblicitari, derivanti dalle pubblicazioni sui mezzi d'informazione;

b) eventuali contributi concessi da enti pubblici o privati;

c) donazioni, lasciti, etc. da parte di soci o non soci: purché non anonimi, ovvero non in contrasto con quanto prevede e stabilisce l'art. 2 del presente Statuto;

d) contribuzioni volontarie dei soci, per la realizzazione di raduni, convegni, viaggi, etc. organizzati nell'ambito della programmazione mensile o annuale dell'Associazione.
E' vietata però la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

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ART. 8 – L'ASSOCIAZIONE HA PER FINALITA'

  1. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. E’ espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione all’Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
  4. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata  dall’esercente la potestà parentale . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore  a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  6. Sono ammessi soci sostenitori, senza diritto di voto che verranno indicati separatamente in apposito albo.
  7. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci può deliberare di stanziare a titolo gratuito tessere di soci onorari.

 

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ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

  1. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonchè dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

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ART. 10 – DECADENZA DEI SOCI

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria,
    - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa ;
    - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.

 

bulletArt. 11  Obblighi comportamentali dei soci                                                                    All'Associazione Camperisti Camper Club Sette Laghi, in quanto associazione di persone ed in conseguenza ai soci, è interdetta ogni attività contraria alle leggi dello Stato, alle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento, e comunque incompatibile con le regole elementari del vivere civile.
L'Associazione Camperisti Camper Club Sette Laghi peraltro, in base ai principi cui s'ispira per Statuto, ripudia qualsiasi forma di attività, anche quando dovesse essere svolta arbitrariamente da taluno dei propri soci, che possa in qualche modo causare fatti pregiudizievoli di danno - materiale e/o morale - a persone ed anche alle cose, che siano di proprietà degli associati o di terzi, o appartengano al patrimonio culturale ed ambientale dello Stato e degli altri enti pubblici e privati.

Medesima posizione assume l'Associazione Camperisti Camper Club Sette Laghi nell'ambito di attività svolte all'estero.

I soci, eventualmente responsabili di fatti commessi in violazione dei precedenti commi, oltre a risponderne in modo personale (civilmente e/o penalmente), possono essere espulsi dall'Associazione per indegnità ed incorrere per questo nella decadenza, ai sensi dei successivi artt. 15, 1° comma lett. b)
e 41, 5° comma, lett. c).     

PARTE SECONDA

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ART. 12 – ORGANI

  1. Gli organi sociali sono:
    - l’Assemblea generale dei soci;
    - il Consiglio Direttivo;

 

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ART. 13 – ASSEMBLEA

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  3. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
  4. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  5. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  6. L’Assemblea deve essere convocata a cura del consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
  7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
  8. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
  9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  10. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

 

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ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
  2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari , scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

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ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente ed in Segretario con funzioni di tesoriere.
    Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) – deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    b) – redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
    c) – fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
    d) – di redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; 
    e) – adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 
    f) – attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
  5. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti
  6. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

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ART. 16 – IL PRESIDENTE

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
  2. Il presidente dirige l’Associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza.
  3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

 

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ART. 17 – PATRIMONIO

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione. Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve capitale.

 

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ART. 18 – IL BILANCIO

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il I ° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione assemblea.
  3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza degli associati.

  4. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I soci, la richiesta di associazione, il rigetto e la decadenza

bulletArt. 19 I beni dell'Associazione a disposizione dei soci
I soci non hanno alcun diritto o pretesa sui beni mobili, o eventualmente immobili, dell'Associazione Camper Club Sette Laghi; ne possono però fruire e godere perché beni dell'Associazione e quindi a disposizione di tutti i soci, purché utilizzati nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e di specifiche direttive degli Organi istituzionali.

 

bulletArt. 20 La quota associativa
I soci in quanto tali, in base al presente Statuto, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il versamento della quota associativa deve avvenire - di regola - in coincidenza con la "Festa del tesseramento", programmata anzitempo dal Consiglio Direttivo; eccezionalmente entro i trenta giorni successivi.
Trascorso detto periodo e senza aver adempiuto neanche dietro sollecitazione del Segretario Amministrativo, il socio si considera dimissionario (cfr. art. 15, lett. a).

 

bulletArt. 21 bis Quote di partecipazione alle spese
I soci che effettivamente vi partecipano sono tenuti al pagamento, pro quota, delle spese eventualmente affrontate dall'Associazione per l'organizzazione e la realizzazione di raduni, convegni, viaggi, etc. regolarmente programmati dal Consiglio Direttivo.
Sono altrettanto soggetti al pagamento delle spese coloro che, in tempo utile, non diano giustificata disdetta di partecipazione ai responsabili dell'organizzazione.

 

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ART. 22 – SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
  2. L’assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
  3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto al altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/96.

 

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ART. 23 – NORMA DI RINVIO

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 

 

Letto e approvato dall’ Art.1° all’Art.23

              Firmato dai soci fondatori in data 28 gennaio 04

 

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Ultimo aggiornamento: 22-07-04